Ai sensi dell’art. 5 della Legge sul divorzio (Legge 898/1970) l’assegno di divorzio rappresenta l’obbligo di uno dei coniugi di corrispondere periodicamente all’altro coniuge una determinata somma qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non riesca a procurarseli per ragioni oggettive. Quindi anche in seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale e alla sentenza di divorzio, possono restare in capo agli ex coniugi alcuni obblighi, tra cui il versamento dell’assegno di divorzio, in forza del quale la parte economicamente più debole ha diritto a ricevere un supporto di tipo economico dall’altra.
CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO
L’assegno divorzile non va confuso con l’assegno di mantenimento, il quale spetta al coniuge economicamente più debole, prima del divorzio, nella fase di separazione personale dei coniugi.
L’assegno divorzile rappresenta una prestazione economica a carattere periodico, normalmente mensile. Tuttavia, se le parti sono d’accordo e se il giudice lo ritiene equo, il versamento della somma può avvenire in un’unica soluzione tramite il trasferimento di un’ingente somma di danaro all’altro coniuge oppure disponendo in suo favore il trasferimento di un bene immobile. In questi casi il coniuge beneficiario perde la possibilità di avanzare in futuro ulteriori richieste economiche e non può ottenere nient’altro dall’ex coniuge, neanche nel caso in cui le condizioni economiche dovessero peggiorare.
L’assegno di divorzio non rappresenta un effetto automatico della sentenza di divorzio, in quanto lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dà necessariamente diritto all’assegno divorzile. Il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio rappresenta sempre il frutto di una valutazione e decisione del giudice adottata sulla base di diversi elementi. Quando il giudice emette la sentenza di divorzio deve disporre e quantificare l’ammontare dell’assegno divorzile sulla base di diversi fattori tra cui:
IL TENORE DI VITA PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO
Quando il giudice decide in merito alla disposizione dell’assegno di divorzio, tiene conto del tenore di vita goduto dal coniuge beneficiario durante il matrimonio.
Nonostante tale requisito non sia espressamente previso dalla legge, storicamente ha rappresentato un parametro di riferimento molto importante per i giudici. Per decenni, infatti, l’orientamento della giurisprudenza è stato quello di ritenere che il coniuge economicamente più debole avesse diritto a mantenere il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio. In forza di tale principio, anche una persona economicamente autosufficiente, aveva diritto a percepire l’assegno divorzile, se in seguito al divorzio non fosse stata più in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il criterio del tenore di vita è stato superato nel 2017 quando la Corte di Cassazione, con la rivoluzionaria sentenza n. 11504/2017, ha affermato che il criterio di liquidazione e quantificazione dell’assegno di divorzio non può basarsi sul tenore di vita. Secondo la Corte “Il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica”. Mettendo in discussione il criterio del tenore di vita, la Corte di Cassazione, con una svolta radicale, ha stabilito che il parametro a cui il giudice del divorzio deve far riferimento per valutare l’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell’indipendenza economica del coniuge che richiede l’assegno divorzile. La Corte ha dunque stabilito che bisogna superare il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio in favore del criterio basato sull’indipendenzaeconomicadell’ex coniuge.
In seguito al dibattito generato dalla sentenza di cui sopra, nel 2018 è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018) che ha confermato il superamento parziale del criterio del tenore di vita e ha stabilito che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile deve essere valutato sulla base di un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
LA LIQUIDAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO
Ai fini della liquidazione dell’assegno di divorzio il giudice deve valutare la situazione economica e reddituale dei coniugi, con particolare riguardo all’età dal coniuge beneficiario, al contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e personale e alle potenzialità reddituali future.
La sentenza 18287/2018 ha stabilito che il diritto all’erogazione dell’assegno di divorzio non può essere connesso unicamente al criterio dell’indipendenza economica del coniuge economicamente più debole, ma deve porre rimedio allo squilibrio esistente nella condizione economica e patrimoniale dei coniugi. L’assegno di divorzio assurge dunque ad una funzione assistenziale e compensativa, in quanto rappresenta uno strumento di tutela del coniuge economicamente più debole che ha contribuito alla conduzione e formazione della vita familiare, valorizzandone il suo contributo in considerazione della durata del matrimonio.
In base a questi sviluppi giurisprudenziale, nell’individuazione dell’importo dell’assegno di divorzio, il giudice avrà il compito di garantire al coniuge economicamente più debole un livello di reddito adeguato al contributo fornito allo sviluppo del nucleo familiare.
Fonte immagine: PxHere
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